Articoli 149 E 150 Del Trattato Che Istituisce La Comunità Europea
• La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario,
sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto
dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
• L'azione della Comunità è intesa:
1. a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli
Stati membri;
2. a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei
diplomi e dei periodi di studio;
3. a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
4. a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
5. a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
6. a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
• La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti
in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
• Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
1. deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
2. deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.
Articolo 150
• La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità
di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
• L'azione della Comunità è intesa:
1. a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione
e la riconversione professionale;
2. a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento
e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
3. a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle
persone in formazione, in particolare dei giovani;
4. a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione
professionale e imprese;
5. a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione
degli Stati membri;
• La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione
professionale.
• Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,
adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.